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Codice rosso e sospensione condizionale della pena

Codice rosso e sospensione condizionale della pena

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La Legge n.69 del 19 luglio 2019 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” meglio nota come “Codice Rosso” ha previsto una corsia d’urgenza per determinati reati e cioè per quelli previsti e puniti dagli artt. 572, 609 bis, ter, quater, quinquies, 612 bis, ter, e dagli artt. 582 e 583 quinquies c.p. le ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, comma primo, numeri 2,5, e 5.1, e 577, comma primo, numero 1 e comma secondo c.p.
Il Codice Rosso ha novato l’istituto della sospensione condizionale della pena prevedendo all’art. 165 cp che tale beneficio, in relazione ai reati sopra indicati, sia subordinato alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.
Detti percorsi di recupero sono a carico del condannato senza aggravio di spesa per lo Stato. Nella sentenza allegata il Gup del Tribunale di Perugia ha condannato il prevenuto per il reato di maltrattamenti in famiglia, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato allo svolgimento di un percorso di recupero per la durata di mesi 6, con decorrenza entro un anno da passaggio in giudicato della sentenza pena revoca del beneficio.

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