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ARTICOLO 31…VADEMECUM PER IL DIFENSORE DI UFFICIO

ARTICOLO 31…VADEMECUM PER IL DIFENSORE DI UFFICIO

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“VADEMECUM” ISTANZE DI LIQUIDAZIONE DEL DIFENSORE DI UFFICIO

PRINCIPI GENERALI

1) L’attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita (art. 31, d.a.c.p.p.).

Inclusioni: attività professionale espletata in giudizi di appello o di cassazione anche allorquando l’impugnazione venga dichiarata inammissibile, non essendo applicabile alle difese di ufficio il disposto dell’art. 106, D.P.R. n. 115/2002 che è riservato al difensore dell’ammesso al patrocinio a spese dello Stato [Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 12/12/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 12/12/2019), n.32764].

Esclusioni: udienze di mero rinvio (art. 12, comma 1, II° periodo, D.M. Giustizia n. 55/2014).

2) La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato (art. 83, comma 2, I° periodo, D.P.R. n. 115/2002).

Conseguenze:

* l’istanza di liquidazione va rivolta al Giudice della fase o del grado al termine della fase o del grado medesimi:

  1. i) non si può chiedere al giudice del dibattimento (di primo grado) la liquidazione del compenso professionale concernente attività espletata nella fase delle indagini preliminari e/o dell’udienza preliminare, né domandare al giudice dell’appello la liquidazione del compenso professionale riguardante attività compiuta nel giudizio di primo grado;
  2. ii) le fasi del giudizio non vanno confuse con le sub-fasi, con la conseguenza che la liquidazione del compenso professionale concernente attività professionale espletata in sede di incidenti probatori o cautelari (istanze ex art. 299, c.p.p., riesami o appelli cautelari) va richiesta al Giudice della fase principale (in genere il G.I.P. o G.U.P.) e non a quello della sub-fase (es. Tribunale del Riesame) – [Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 20/01/2023, (ud. 09/12/2022, dep. 20/01/2023), n. 1891];

iii) qualora intervenga, nel corso della fase o grado di giudizio, la nomina del difensore di fiducia, il difensore di ufficio cessa dall’incarico, ergo ha diritto di chiedere il compenso professionale per l’attività svolta senza attendere il termine della fase o del grado di giudizio medesimi.

*) istanza di liquidazione concernente l’attività professionale espletata nel giudizio di fronte alla Corte di Cassazione non va mai richiesta alla Suprema Corte, essendo di competenza del giudice del rinvio o di quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato [Cassazione penale, sez. un., 26/09/2019, (ud. 26/09/2019, dep. 12/02/2020), n.5464].

3) Il legislatore ha esteso la disciplina del patrocinio a spese dello Stato anche alle difese di ufficio con riguardo alla misura, alla modalità di liquidazione ed ai giudizi di opposizione (artt. 115-118, D.P.R. n. 115/2002)

Conseguenze: la liquidazione va effettuata dal giudice (e richiesta dal difensore di ufficio) in misura non inferiore ai valori tabellari minimi ridotti di 1/3 e non superiore ai valori tabellari medi ridotti di 1/3, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa (artt. 82, comma 1 e 106-bis, D.P.R. n. 115/2022); ciò comporta un rinvio implicito ai parametri di liquidazione del compenso professionale di cui all’art. 12, comma 1, D.M. Giustizia n. 55/2014.

4) Il difensore di ufficio ha diritto anche al rimborso delle spese vive documentate anticipate: art. 2, comma 2, D.M. Giustizia n. 115/2002.

Consiglio: conservare sempre la prova documentale dell’esborso (pagamenti di diritti di copia o di certificazione, spese di spedizione ecc.) ed allegarle alle istanze di liquidazione, richiedendone espressamente nell’istanza il relativo rimborso ed indicandone – separatamente dal compenso professionale – i relativi importi in relazione alle singole causali giustificative.

*     *     *

ASPETTI PRATICI CONCERNENTI LE SINGOLE ISTANZE DI LIQUIDAZIONE

  1. I) DIFESA DELL’INSOLVIBILE (ART. 116, D.P.R. 115/2002)

Principi generali

1) Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d’ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese (art. 32, d.a.c.p.p.).

Detta norma comporta che l’esenzione per il difensore di ufficio dal pagamento di diritti, spese e tasse con riguardo alle procedure di recupero del credito professionale, anche con riguardo ad attività accessorie ai procedimenti giurisdizionali (es. parere di congruità di cui all’art. 636, c.p.c., ai fini della successiva procedura monitoria di recupero).

Eccezioni: non sono esenti i compensi professionali degli ausiliari dei giudici (ad esempio nell’esecuzione immobiliare: il compenso dello stimatore, del custode e del professionista delegato alla vendita) o degli ufficiali giudiziari (ad es. il compenso del “fabbro ferraio” per lo sfondamento della porta dell’abitazione del debitore esecutato).

Con riguardo, invece, al parere di congruità in materia di compenso professionale del difensore di ufficio, è esente la c.d. “tassa di opinamento” e l’imposta di bollo, non invece le spese di spedizione degli avvisi che il C.O.A. deve inviare all’assistito, in genere consistenti nell’avviso dell’avvio del procedimento ed in quello della sua conclusione col rilascio del parere espresso.

2) Prima di depositare l’istanza di liquidazione, in relazione all’assistito insolvibile, il difensore di ufficio deve dimostrare di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero del credito professionale (art. 116, comma 1, D.P.R. n. 115/2002).

Interpretazione giurisprudenziale:

  1. a) il difensore di ufficio deve dimostrare di aver effettuato un serio, vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito [notifica del decreto ingiuntivo o sentenza (per le procedure di recupero intentate prima dell’entrata in vigore della riforma “Cartabia” anche l’ordinanza decisoria ex art. 702-bis, c.p.c.), notifica dell’atto di precetto, verbale di pignoramento mobiliare negativo] – [ex plurimis, tra le più recenti: Cassazione civile, sez. II, ordinanza 20/01/2023, (ud. 19/12/2022, dep. 20/01/2023), n.1814];
  2. b) Il difensore di ufficio non è tenuto a provare l’impossidenza dell’assistito: una volta effettuato il tentativo di recupero del credito professionale sopra citato il difensore di ufficio non è tenuto a tentare ulteriori esecuzioni o ricerche di beni aggredibili (pignoramento immobiliare, pignoramento di beni mobili registrati, pignoramento di beni indivisi ecc.), atteso che ciò si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all’istituto della difesa d’ufficio [ex multis: Cassazione civile, sez. II, 20/01/2023, ordinanza (ud. 19/12/2022, dep. 20/01/2023), n.1814, cit., Cassazione civile, sez. II, 29/04/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 29/04/2020), n.8359].

Problema concreto: con riguardo all’esecuzione mobiliare presso il debitore, la giurisprudenza più recente non ritiene sufficiente il mero verbale di “pignoramento mancato”, ma richiede, ai fini del tentativo di recupero del credito del difensore di ufficio, che la procedura sia “completa”, ossia che l’Ufficiale Giudiziario proceda all’accesso presso l’immobile, se necessario mediante l’uso della forza pubblica, ancorchè ciò comporti un allungamento dei tempi ed anche l’anticipazione di un rilevante esborso ai fini dell’accesso forzoso (Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 24/05/2022, (ud. 11/03/2022, dep. 24/05/2022), n.16799).

Consiglio: al fine di evitare lunghe esecuzioni mobiliari presso il debitore, caratterizzate da plurimi verbali di pignoramenti “mancati”, a seguito della positiva notifica del precetto è preferibile richiedere all’U.N.E.P. anche l’accesso agli archivi di cui all’art. 492-bis, c.p.c. (come novellato dalla riforma “Cartabia”); in ipotesi di impossibilità per l’ufficiale giudiziario di accedere agli archivi informatici, lo stesso rilascerà il relativo certificato di attestazione negativa che occorrerà allegare unitamente al titolo esecutivo ed al precetto all’istanza di rilascio delle relative informazioni da inviarsi a mezzo PEC alla competente direzione generale delle entrate.

In ipotesi di rilascio di informazioni positive in ordine all’esistenza di redditi da lavoro dipendente o conti correnti, si procederà, quindi, all’instaurazione del pignoramento presso terzi.

In alternativa, previa ispezione al P.R.A., in ipotesi di esito positivo, è possibile procedere al pignoramento del bene mobile registrato o attraverso la procedura ordinaria o mediante quella speciale contemplata dall’art. 521-bis, c.p.c., ricordandosi di procedere alla trascrizione del pignoramento ai sensi dell’art. 2693, c.c., e di richiedere il certificato cronologico, siccome in genere richiesto dai Giudici delle esecuzioni.

3) Qualora l’assistito – prima reperibile – diventi di fatto irreperibile nel corso della procedura di recupero del credito (ad es. in sede di notifica del decreto ingiuntivo o del precetto), il difensore di ufficio ha diritto di depositare l’istanza di liquidazione senza che si possa pretendere dallo stesso un’esecuzione negativa (CFR ad es.: Cassazione civile sez. VI, 11/06/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 11/06/2021), n.16585).

4) Il difensore d’ufficio ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese e del compenso professionale relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine [tra le più recenti: Cassazione civile, sez. II, ordinanza 13/03/2023, (ud. 19/12/2022, dep. 13/03/2023), n.7275, Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 07/01/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 07/01/2022), n.278; Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 10/09/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 10/09/2021), n.24522].

Una volta dimostrato il vano tentativo di recupero del credito il difensore di ufficio ha diritto di richiedere non solo il compenso professionale concernente l’attività espletata nel processo penale, ma anche quello concernente la procedura di recupero del credito (ingiunzione, precetto e pignoramento).

I relativi importi, quindi, vanno espressamente richiesti in sede di istanza di liquidazione ed indicati nella nota spese ad essa allegata.

Precisazione: Il fatto che il difensore di ufficio abbia diritto anche alla liquidazione del citato emolumento non comporta automaticamente che il giudice della liquidazione glielo debba riconoscere nel medesimo importo liquidatogli dal giudice civile, dato che il provvedimento decisorio del relativo giudizio non fa stato nei confronti dell’erario, potendo, quindi, pervenire ad un ammontare diverso ed inferiore [su tutte. Cassazione civile, Sez, VI-2, ordinanza 7.02.2019 (dep. 7.02.2019), n. 3673].

5) Principi di diligenza e solerzia del difensore di ufficio nell’attività di recupero del credito: il difensore di ufficio non deve far trascorrere troppo tempo ai fini del recupero del credito professionale; ove infatti, a fronte di una colpevole inerzia, il difensore ritardi di molti anni il recupero del credito nei confronti dell’assistito e questi sia nel frattempo reso irreperibile, il giudice potrà legittimamente denegargli la liquidazione (Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 31/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 31/03/2021), n.8942).

 

  1. A) Consigli pratici riguardanti l’istanza di liquidazione del difensore di ufficio dell’insolvibile, nominato ai sensi dell’art. 97, comma 1, c.p.p.

– Al termine della fase o del grado processuale è opportuno, anche ai fini dell’eventuale procedura di recupero, informare l’assistito del relativo esito, redigendo al contempo una richiesta di pagamento del compenso professionale per l’attività svolta, inclusi gli accessori di legge e le spese vive documentate eventualmente anticipate, unitamente a nota spese, informandolo che in ipotesi di mancato pagamento entro un congruo termine, si procederà al recupero in sede giudiziale, con ulteriore aggravio di costi; è bene inviare l’atto a mezzo raccomandata a/r o, qualora l’assistito ne risulti provvisto, a mezzo P.E.C.

Qualora sia intervenuta la nomina di difensore di fiducia, il difensore di ufficio ha l’obbligo deontologico di mettergli a disposizione la documentazione concernente il procedimento penale in suo possesso; è bene in questo caso chiedere al nuovo difensore di attivarsi nei confronti del soggetto assistito in ordine al pagamento del dovuto nei confronti del difensore di ufficio con riguardo alle spese anticipate ed al compenso professionale maturato per l’attività svolta, informandolo che, in caso di mancato pagamento entro un congruo termine, si procederà giudizialmente.

– In ipotesi di mancato pagamento, il difensore di ufficio deve procedere al tentativo di recupero del credito.

  1. A) Ove si intenda optare per la procedura di recupero monitoria (art. 633 e ss. c.p.c.), il difensore di ufficio dovrà ottenere il parere di congruità dell’ordine di appartenenza ai sensi dell’art. 636, c.p.c.

Il C.O.A. di Perugia, a tale proposito, si è dotato del regolamento 27.03.2015 n. 2 che prevede obbligatoriamente che l’istanza sia inviata telematicamente attraverso la piattaforma cui si può accedere dal sito dell’Ordine mediante la sezione “RICONOSCO”; allegati obbligatori sono una breve relazione dell’attività svolta, la documentazione concernente l’attività medesima (atti processuali da cui si evince l’effettuazione dell’attività difensiva, inclusa la sentenza o il provvedimento conclusivo della fase o del grado), l’atto di messa in mora inviato a mezzo raccomandata o PEC, il certificato di residenza dell’assistito e la nota spese.

Ottenuto il parere di congruità, il difensore di ufficio dovrà redigere e depositare il ricorso monitorio presso la cancelleria del giudice competente per valore (Giudice di pace sino ad € 10.000,00#, Tribunale per importi superiori); dal 30.06.2023 (salvo proroghe) entreranno in vigore anche per il Giudice di Pace le regole del processo civile telematico, onde per cui i depositi degli atti processuali dovranno effettuarsi telematicamente.

Indicare sempre nella “dichiarazione di valore” da redigere in calce al ricorso, l’esenzione della procedura ai sensi dell’art. 32, d.a.c.p.p.

ATTENZIONE: l’assistito reca la qualità di “consumatore”, onde per cui, anche in sede di recupero del credito del difensore di ufficio, vige il principio della competenza inderogabile del giudice del luogo di residenza, domicilio o dimora dello stesso (art. 33, Codice del consumo), Foro che è prevalente su ogni altro, incluso quello previsto dall’art. 637, c.p.c.

Onde evitare eccezioni di competenza (fondate) in sede di eventuali opposizioni, quindi, è bene incardinare il giudizio presso il Foro del consumatore.

  1. B) In alternativa alla procedura monitoria si può optare anche per il ricorso ai sensi dell’art. 281-decies, c.p.c. (c.d. “giudizio semplificato di cognizione” introdotto dalla riforma “Cartabia” in sostituzione del “giudizio sommario di cognizione” di cui agli abrogati artt. 702-bis e ss, c.p.c.), avanti al giudice competente per valore, secondo i criteri sopra esposti, atteso che si tratta di causa di puro diritto e di natura documentale, integrante, quindi, i requisiti di ammissibilità di detto rito.
  2. C) Nella remota ipotesi di compensi professionali di ammontare superiore ad € 10.000,00#, la cui competenza pertiene al Tribunale, si potrebbe, in linea teorica, agire anche con atto di citazione; si sconsiglia, tuttavia, il predetto rito, atteso che si rischia di allungare inutilmente i tempi di recupero del credito.

– Una volta ottenuto un provvedimento decisorio avente natura di titolo esecutivo (decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642, c.p.c., od inopposto e, quindi munito di esecutorietà ex art. 647, c.p.c., ovvero sentenza), il difensore di ufficio dovrà redigere e notificare l’atto di precetto di pagamento all’assistito (indicare sempre nell’originale di notifica l’esenzione ex art. 32, d.a.c.p.p.) e, trascorso inutilmente il termine dilatorio di dieci giorni, procederà all’esecuzione.

– Ove l’esecuzione risulti in tutto o in parte incapiente, ovvero in ipotesi di verbale di pignoramento negativo ecc., si potrà procedere alla redazione ed al deposito dell’istanza di liquidazione da depositarsi obbligatoriamente a mezzo della piattaforma SIAMM.

Nell’istanza si consiglia di descrivere brevemente l’attività svolta e di indicare in calce le conclusioni con l’indice dei documenti allegati; andranno ovviamente indicati gli eventuali pagamenti parziali dell’assistito e/o gli importi parziali recuperati attraverso la procedura esecutiva, somme che andranno scomputate dal totale dovuto. Indicare e chiedere espressamente il compenso professionale per l’attività di recupero del credito di cui all’art, 116, comma 1, D.P.R. n. 115/2002, nonché le spese vive anticipate.

L’istanza di liquidazione è atto processuale di natura civile, siccome avente ad oggetto il diritto del difensore al compenso professionale per l’attività svolta e relativamente al quale vale, quindi, il principio della domanda, con la conseguenza che al giudice non è consentito liquidare un importo superiore a quello richiesto, quantunque in ipotesi spettante.

A tale proposito di consiglia di produrre con l’istanza i seguenti documenti:

* prova dell’iscrizione nell’elenco dei difensori di ufficio tenuto dal C.N.F. (è sufficiente entrate nel relativo sito, ricercare il proprio nominativo e stampare le pagine contenenti i propri dati identificativi ed in particolare l’iscrizione nelle liste);

* atto di nomina a difensore di ufficio;

* atti processuali a suffragio dell’attività professionale svolta, incluso quello conclusivo della fase o del grado del giudizio (es. sentenza);

* documenti comprovanti il pagamento di spese (diritti di copia, spese di spedizione o altro);

* atti comprovanti la procedura di recupero del credito (es. decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento negativo);

* nota spese.

  1. B) Consigli pratici riguardanti l’istanza di liquidazione del difensore di ufficio dell’insolvibile, nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, c.p.p.

Principi generali: il difensore di ufficio sostituto processuale ex art. 97, comma 4, c.p.p., ha diritto al compenso professionale per l’attività svolta [Corte Costituzionale, 15/10/2015, ordinanza (ud. 23/09/2015, dep. 15/10/2015), n.201].

Il difensore di ufficio che abbia sostituito il collega titolare della difesa, assente, ai sensi dell’art. 97, comma 4, c.p.p., quindi, ha il diritto di pretendere dall’assistito il rimborso delle spese sostenute ed il pagamento del compenso professionale per l’attività svolta.

Purtuttavia, vi sono degli adempimenti preliminari che il difensore di ufficio deve necessariamente effettuare e delle cautele che deve seguire, onde non incorrere in illeciti di natura disciplinare.

In primis, infatti, il difensore sostituto ex art. 97, comma 4, c.p.p., ha l’obbligo di notiziare (meglio se per iscritto, a mezzo PEC o mail) il difensore titolare sostituito, informandolo dell’attività processuale compiuta, dell’esito dell’udienza, della data di rinvio, nonché degli eventuali adempimenti futuri da effettuare. Solo in seguito a questo imprescindibile adempimento, il difensore di ufficio potrà chiedere al collega sostituito di farsi parte diligente nei confronti dell’assistito in ordine al pagamento del compenso professionale per l’attività espletata.

Il difensore di ufficio, inoltre, non dovrà mai chiedere compensi professionali relativi ad attività non effettuate, neppure se in misura pari al minimo tabellare, ove non voglia rischiare di incorrere in procedimenti di natura disciplinare (si veda sul punto la recente decisione CNF 22/04/2023- Pres MASI).

Si consiglia in questi casi, esaurendosi l’attività processuale in un’unica udienza, di richiedere il compenso professionale in misura pari ai valori minimi tabellari ridotti di 1/3, salvo che non si tratti di udienza particolarmente complessa, con attività processuali rilevanti (es. richiesta espressa risultante dal verbale di udienza di termine ad horas per l’esame degli atti, controesame di più testi, discussione articolata).

In ipotesi di mancato pagamento, si rinvia per la procedura di recupero e la redazione dell’istanza di liquidazione del compenso professionale, a quanto detto in materia con riguardo al difensore di ufficio dell’insolvibile, nominato ai sensi dell’art. 97, comma 1, c.p.p.

  1. II) DIFESA DELL’IRREPERIBILE (ART. 117, D.P.R. 115/2002)

1) Irreperibile dichiarato ai sensi dell’art. 159, c.p.p.

Con riguardo all’irreperibile dichiarato tale ai sensi dell’art. 159, c.p.p., non sorgono particolari problemi, dato che si procede direttamente alla redazione e deposito dell’istanza di liquidazione del compenso, in analogia con le norme che regolano la liquidazione del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

A tale proposito di consiglia di produrre con l’istanza i seguenti documenti:

* prova dell’iscrizione nell’elenco dei difensori di ufficio tenuto dal C.N.F. (è sufficiente entrate nel relativo sito, ricercare il proprio nominativo e stampare le pagine contenenti i propri dati identificativi ed in particolare l’iscrizione nelle liste);

* atto di nomina a difensore di ufficio;

* decreto di irreperibilità;

* atti processuali a suffragio dell’attività professionale svolta, incluso quello conclusivo della fase o del grado del giudizio (es. sentenza);

* documenti comprovanti il pagamento di spese (diritti di copia, spese di spedizione o altro);

* nota spese.

Il menzionato criterio di redazione e deposito dell’istanza di liquidazione è valido anche con riguardo al difensore di ufficio sostituto processuale ex art. 97, comma 4, c.p.p., ma tale attività deve essere preceduta dall’obbligo di notiziare (meglio se per iscritto, a mezzo PEC o mail) il difensore titolare sostituito, informandolo dell’attività processuale compiuta, dell’esito dell’udienza, della data di rinvio, nonché degli eventuali adempimenti futuri da effettuare.

2) Irreperibile di fatto

Costituisce principio consolidato e pacifico assurgente a diritto vivente che la liquidazione competa al difensore di ufficio anche quando l’assistito, pur non essendo stato dichiarato formalmente irreperibile, si trovi di fatto in una situazione di sostanziale irrintracciabilità [Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 17/11/2021, (ud. 17/09/2021, dep. 17/11/2021), n.34888; Cassazione civile, sez. II, ordinanza 07/02/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 07/02/2020), n.2923; Cassazione civile, sez. VI-2, ordinanza 24/06/2015, (ud. 21/05/2015, dep. 24/06/2015), n.13132].

Ai fini della liquidazione del compenso professionale del difensore di ufficio, equiparabile alla difesa dell’irreperibile, secondo consolidato, ancorchè remoto orientamento giurisprudenziale, risulta quella del latitante [Cassazione civile sez. I, sentenza 08/06/2007, (ud. 20/03/2007, dep. 08/06/2007), n.13498; Cassazione penale, sez. IV, 28/10/2005, sentenza (ud. 28/10/2005, dep. 05/01/2006), n.115; Cassazione penale, sez. I, 11/02/2004, sentenza (ud. 11/02/2004, dep. 04/03/2004), n.10367].

Con l’entrata in vigore della riforma “Cartabia”, inoltre, anche gli indagati o imputati, in relazione ai quali è intervenuta declaratoria di non doversi procedere ai sensi dell’art. 420-quater, c.p.p., devono considerarsi di fatto irreperibili agli effetti della liquidazione del difensore di ufficio (di recente: decreto Tribunale di Perugia-GIP del 18.05.2023, depositato il 19.05.2023, che si allega).

Ad onor del vero va dato atto dell’esistenza di un certo orientamento giurisprudenziale (ancorchè non pacifico) che – sempre ai fini della liquidazione del compenso del difensore di ufficio – equipara all’irreperibile dichiarato ex art. 159, c.p.p., il soggetto resosi irreperibile per non aver comunicato il mutamento del proprio domicilio (c.d. “irreperibile presunto ex lege”) e, relativamente al quale, le comunicazioni concernenti il procedimento penale vengono effettuate al difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p. [Cassazione civile,  sez. VI-2, ordinanza 24/06/2015, (ud. 21/05/2015, dep. 24/06/2015), n.13132, cit.; Cassazione penale, sez. I, sentenza 03/07/2003, (ud. 03/07/2003, dep. 31/07/2003), n.32284].

All’infuori dei citati casi, invece, il difensore di ufficio dovrà attivarsi nel ricercare l’assistito.

Si consigliano, in particolare, le seguenti ricerche:

* ricerca anagrafica;

* ricerca di eventuali domicili o dimore risultanti dagli atti;

* ricerca di eventuale presenza dell’assistito in un istituto di pena, per il tramite del D.A.P. (per le modalità di invio si consulti il link: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_8_13.page);

* (se straniero) ricerca dell’assistito per il tramite dell’Autorità Consolare in Italia del Paese di origine;

* (se straniero) ricerca dell’assistito per il tramite dell’ufficio immigrazione della competente Questura.

In ipotesi di mancato rintraccio dell’assistito si redigerà e depositerà l’istanza di liquidazione del compenso professionale allegando la prova documentale delle menzionate ricerche effettuate.

A tale proposito di consiglia di produrre con l’istanza i seguenti documenti:

* prova dell’iscrizione nell’elenco dei difensori di ufficio tenuto dal C.N.F. (è sufficiente entrate nel relativo sito, ricercare il proprio nominativo e stampare le pagine contenenti i propri dati identificativi ed in particolare l’iscrizione nelle liste);

* atto di nomina a difensore di ufficio;

* atti processuali a suffragio dell’attività professionale svolta, incluso quello conclusivo della fase o del grado del giudizio (es. sentenza);

* ricerche dell’assistito effettuate;

* documenti comprovanti il pagamento di spese (diritti di copia, spese di spedizione o altro);

* nota spese.

Il menzionato criterio di redazione e deposito dell’istanza di liquidazione è valido anche con riguardo al difensore di ufficio sostituto processuale ex art. 97, comma 4, c.p.p., ma tale attività deve essere preceduta dall’obbligo di notiziare (meglio se per iscritto, a mezzo PEC o mail) il difensore titolare sostituito, informandolo dell’attività processuale compiuta, dell’esito dell’udienza, della data di rinvio, nonché degli eventuali adempimenti futuri da effettuare.

III) DIFESA DEL MINORE (ART. 118, D.P.R. 115/2002)

– Da un’interpretazione letterale dell’art. 118, T.U. Spese di Giustizia parrebbe evincersi che il difensore di ufficio del minore, al termine della fase o del grado del giudizio in cui ha espletato la propria attività, dovrebbe limitarsi a redigere e depositare l’istanza di liquidazione del compenso.

Senonchè vi è contrasto giurisprudenziale in ordine alla liquidabilità immediata del difensore di ufficio allorquando l’assistito sia divento maggiorenne.

– L’indirizzo ermeneutico che riconosce la liquidabilità del compenso del difensore di ufficio in modo analogo all’ammesso al patrocinio dello Stato, anche allorquando l’assistito sia divenuto maggiorenne, sulla scorta di un’esegesi invalsa nella vigenza della normativa precedente al T.U. Spese Giustizia, ossia della legge 217/1990 [Cassazione penale, sez. IV, sentenza 24/09/2007, (ud. 24/09/2007, dep. 17/12/2007), n.46733], si scontra con quello leggermente prevalente che, invece, nega la liquidabilità immediata del compenso allorquando l’assistito abbia raggiunto la maggiore età [Cassazione penale, sez. IV, sentenza 20/06/2007, (ud. 20/06/2007, dep. 24/07/2007), n.29967; Cassazione penale, sez. IV, sentenza 03/04/2008, (ud. 03/04/2008, dep. 09/09/2008), n.34985].

– Trattasi di questione non di lana caprina, atteso che la Suprema Corte in passato valutava come corretta la decisione del CNF di ritenere sussistente la violazione (integrante “grave illecito disciplinare“) dell’art. 85 dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002 – la cui disciplina attiene espressamente ai “compensi e rimborsi” della Parte Terza del medesimo D.P.R. n. 115, nella quale Parte è, per l’appunto, ricompresa anche la regolamentazione del citato art. 118 – integrata dalla condotta di un avvocato che, nella qualità di difensore d’ufficio di un minore in un procedimento penale a carico di quest’ultimo, chiedeva ai genitori, legali rappresentanti, del medesimo il pagamento dei compensi per l’attività difensiva svolta, senza attivare, invece, la procedura di liquidazione anzidetta, quale unico necessario strumento per ottenere il compenso ad esso spettante, posto soltanto a carico dello Stato [Cassazione civile, sez. un., 27/06/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 27/06/2018), n.16977].

Terminata la fase od il grado processuale, quindi, qualora l’assistito non abbia raggiunto la maggiore età, il difensore di ufficio dovrà limitarsi a redigere e depositare l’istanza di liquidazione del compenso.

A tale proposito di consiglia di produrre con l’istanza i seguenti documenti:

* prova dell’iscrizione nell’elenco dei difensori di ufficio tenuto dal C.N.F. (è sufficiente entrate nel relativo sito, ricercare il proprio nominativo e stampare le pagine contenenti i propri dati identificativi ed in particolare l’iscrizione nelle liste);

* prova di frequentazione del corso per difensori di ufficio nel processo minorile;

* atto di nomina a difensore di ufficio;

* atti processuali a suffragio dell’attività professionale svolta, incluso quello conclusivo della fase o del grado del giudizio (es. sentenza);

* documenti comprovanti il pagamento di spese (diritti di copia, spese di spedizione o altro);

* nota spese.

Il menzionato criterio di redazione e deposito dell’istanza di liquidazione è valido anche con riguardo al difensore di ufficio sostituto processuale ex art. 97, comma 4, c.p.p., ma tale attività deve essere preceduta dall’obbligo di notiziare (meglio se per iscritto, a mezzo PEC o mail) il difensore titolare sostituito, informandolo dell’attività processuale compiuta, dell’esito dell’udienza, della data di rinvio, nonché degli eventuali adempimenti futuri da effettuare.

Qualora, invece, l’assistito abbia raggiunto la maggiore età – ove si intenda accedere all’indirizzo ermeneutico prevalente – il difensore di ufficio dovrebbe attivarsi ai fini del recupero del proprio credito professionale, secondo le regole ed i principi di cui all’art. 116, D.P.R. n. 115/2002, di cui si è già detto in precedenza ed ai quali espressamente si rinvia.

Tutti i diritti riservati ADU Perugia “Ida Pileri”

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