
L’Associazione Difensori di Ufficio di Perugia, ADU PERUGIA, nota agli interlocutori cui è inviata la presente comunicazione, nasce per farsi portavoce degli interessi dei difensori d’ufficio iscritti nell’albo tenuto dal CNF ma anche degli avvocati che, pur avendo i requisisti per essere iscritti, hanno preferito procedere alla propria cancellazione dal predetto albo per l’impossibilità oggettiva di conciliare i propri impegni lavorativi e familiari con la prassi tristemente invalsa nelle aule di giustizia del distretto perugino.
Abbiamo riscontrato nella precedente consiliatura un notevole sforzo fatto per emancipare la figura del difensore di ufficio grazie alla calendarizzazione dei procedimenti ma, soprattutto, alla presa di coscienza che al difensore d’ufficio, complice anche l’emergenza Covid, era, come è, stato demandato il compito, non previsto peraltro dal codice di rito, di garantire il corretto svolgimento delle udienze, facendosi carico di escutere testi per procedimenti di cui a volte neanche conosce l’oggetto, di discutere cause che con evidenza possono comportare una privazione della libertà personale di imputati che non conosce, esponendosi anche a gravi responsabilità.
Se ciò non bastasse il difensore di ufficio è onerato, per una insana prassi invalsa nel nostro Foro, di dare comunicazione dei rinvii, di rendicontare l’attività di udienza svolta e in caso di condanna dell’imputato, in difetto di riscontro, almeno fino all’introduzione della riforma Cartabia, di impugnare sentenze di soggetti che mai ha conosciuto e per cui vi era stata nomina solo ex art. 97, comma 4, cpp, e ciò con ulteriore e notevole dispendio del proprio tempo lavorativo.
Ovviamente tutta l’attività predetta avviene, per la maggior parte dei casi, senza che il difensore di ufficio percepisca alcunché da parte dei titolari dei relativi procedimenti.
Quello economico, seppur causa di grandi dissapori tra i difensori di ufficio, è aspetto che in questa prima fase non tratteremo perché prioritario è per noi essere garanti del diritto di difesa e quindi che ciascun indagato, imputato, condannato, abbia una adeguata assistenza tecnica da un difensore cui ha conferito mandato o che gli sia stato assegnato dallo Stato non avendone egli nominato alcuno.
Negli ultimi mesi abbiamo ripetutamente sentito parlare di processi orfani, ma è orfano chi ha perso i genitori per prematura morte, nel nostro caso possiamo parlare tranquillamente di abbandono dei procedimenti e quindi di abbandono di difesa.
La statistica degli abbandoni di difesa è purtroppo sotto gli occhi di tutti quelli che frequentano quotidianamente le nostre aule di giustizia e che verificano anche come l’abbandono non sia sanzionato, né superato riportando i difensori titolari ai loro compiti e doveri nonostante l’Italia sia stato oggetto di sanzioni da parte della CEDU per questa circostanza.
Il difensore d’aula con la sua constante ed ininterrotta presenza sana ogni necessità, garantendo i tempi delle udienze così come previsti dal ruolo: ciò ha comportato che, almeno in un episodio, sia stato celebrato un processo senza prendere coscienza che l’avvocato titolare era morto nelle more della trattazione della causa, portata avanti dai difensori di turno che via via si avvicendavano, e ciò fino alla sentenza di condanna (impugnata poi dal difensore nominato ex art. 97, comma 4, cpp per la sola discussione).
La visibilità del nome del difensore assegnato all’aula è un falso problema che invece serve per oscurare la patologia che affligge la difesa tecnica nelle nostre aule di giustizia.
Il problema non è la difesa di ufficio, o meglio i turni che la caratterizzano, bensì la difesa di fiducia e quella di cui è investito un avvocato ex art. 97, comma 1, cpp.
La nostra associazione si vuol fare portavoce di una proposta per superare il problema della effettività della difesa che ha una pesante e pressante ricaduta sul ruolo svolto nel Foro di Perugia dal difensore d’ufficio, proposta che nasce dal confronto con ciascuno dei nostri associati che iniziano ad essere una fetta consistente di quelli iscritti nell’albo dei difensori d’ufficio tenuto dal CNF.
Alla luce di quanto esposto diventa imprescindibile dare comunicazione al difensore titolare della trattazione del procedimento, attività prodromica che serve anche a scongiurare che l’avvocato abbia omesso di presenziare perché non memore della data udienza (si pensi ai numerosi rinvii durante il periodo dell’emergenza COVID).
Ad avviso dell’ADU Perugia la comunicazione dovrà essere effettuata dalla Cancellaria del Tribunale a mezzo pec con invio del relativo verbale di udienza al difensore titolare.
I rinvii saranno effettuati da un avvocato prontamente reperibile senza che sia necessaria la presenza del difensore assegnato all’aula.
All’udienza di rinvio laddove l’avvocato titolare dovesse essere nuovamente non presente senza addurre legittimo impedimento, senza aver nominato un proprio sostituto processuale ex art. 102 cpp, o in difetto di prova documentale di revoca o rinuncia al mandato, il Giudice dovrà inviare segnalazione al competente COA evidenziando l’abbandono di difesa e al contempo dovrà essere nominato un nuovo difensore di ufficio ex art. 97, comma 1, cpp facendo richiesta al call center istituito all’uopo.
Laddove la sostituzione dei titolari assenti venga svolta direttamente dal difensore di turno presente in aula lo stesso non dovrà dare alcuna comunicazione della data di rinvio del procedimento che sarà ad esclusivo carico della Cancelleria
Il difensore assegnato a ciascuna aula di udienza non è tenuto a presenziare in aula all’inizio della celebrazione dei processi, né dovrà essere richiesta la sua presenza dal Giudice addirittura con appello prima di iniziare la trattazione dei procedimenti; l’avvocato assegnato a ciascuna aula dovrà essere prontamente reperibile, in 15 minuti, laddove contattato telefonicamente dalla cancelleria presso l’utenza cellulare associata al suo nominativo contenuto nell’albo.
Al fine di garantire la pronta reperibilità del difensore di turno dovrà essere individuata un’aula all’interno del Tribunale, dotata di collegamento tramite cavo alla rete internet, così da consentire all’avvocato di turno di poter ivi stazionare e nei momenti in cui non è richiesto il suo ufficio di poter lavorare visto l’attuale protrarsi dell’orario di reperibilità.
Resta inteso che, come previsto dal Protocollo attualmente vigente, la presenza del difensore di turno, non dovrà in alcun caso protrarsi oltre le ore 14.
Come già richiesto a mezzo di comunicato della scrivente associazione, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal codice di rito e evitare che i difensori titolari si allontanino dopo la discussione approfittando della presenza del difensore di turno, il Tribunale dovrà dare lettura del dispositivo immediatamente dopo la discussione finale.
Per facilitare lo svolgimento dell’attività di udienza si potrà effettuare un’unica camera di consiglio per la decisione successiva alla discussione finale di non più di n. 3 procedimenti per volta.
Tenuto conto di questa modalità di lettura dei dispositivi, peraltro già adottata dal Presidente del Tribunale, D.ssa Giangamboni, sulla scorata del comunicato di ADU, dovrà essere adottata una calendarizzazione che tenga conto della camera di consiglio all’esito della discussione, così da facilitare gli avvocati, titolari e non, nella organizzazione dei propri impegni lavorativi, ed evitare al contempo congestioni di persone nelle aule di udienza.
Come suggerito da ADU PERUGIA, anche in conformità alla prassi adottata presso altri fori italiani, la lettura del dispositivo potrà essere effettuata anche in assenza del difensore che, in tal caso, il giorno successivo provvederà a conoscere l’esito della camera di consiglio mediante accesso alla Cancelleria preposta senza aggravio di comunicazione da parte di quest’ultima, salvo che si tratti di sentenza con motivazione contestuale nel qual caso per la decorrenza dei termini di impugnazione, in assenza del difensore titolare alla lettura del dispositivo, dovrà essere notificata a cura della cancelleria.
Tale prassi, come detto adottata presso altri uffici giudiziari italiani, è confortata anche da una recente giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 7669 del 20 febbraio 2019) che ha statuito, in tema conseguenze processuali dell’omessa lettura del dispositivo in udienza, nei casi in cui essa sia dovuta, …non preveda alcuna sanzione sicche’ la mancata lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza comporta unicamente l’effetto di rendere inapplicabile la disposizione dell’articolo 545 c.p.p., comma 3, e di impedire la decorrenza dei termini per l’impugnazione; pertanto “nessuna nullità della sentenza e’ configurabile nel caso in cui la stessa, pur non essendo stata letta in udienza, sia stata pero’ notificata”.
Sul medesimo punto si evidenzia anche un’altra pronuncia (cfr. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 6221 del 16 febbraio 2006) che prevede che la sopravvenuta interruzione del collegamento in videoconferenza, che non consenta all’imputato di assistere alla lettura del dispositivo, non determina la nullità della sentenza perché la violazione delle norme sulla pubblicazione della sentenza non è assistita dalla previsione di sanzioni processuali
Laddove la trattazione del procedimento avvenga con un difensore d’ufficio dovrà essergli concesso un adeguato termine per lo studio del fascicolo per garantire l’effettività della difesa tecnica.
Si invitano poi i difensori nominati di fiducia a dare pronta comunicazione al difensore d’ufficio nominato ex art. 97, comma 1, cp dell’avvenuto mandato in loro favore in ossequio ai canoni del codice deontologico e per un dovere di colleganza per rendere meno gravosa l’attività di chi è chiamato a garantire nella aule di giustizia l’effettività della difesa.
La presente proposta è stata concertata con tutti gli iscritti all’associazione che hanno apportato il loro prezioso contributo sia dal punto di vista scientifico, sia con l’esperienza maturata nelle nostre aule di giustizia.
Perugia, 23 maggio 2023
ADU PERUGIA