
COMMENTO A CASS. PEN., SEZ. V, SENTENZA 19198/24 15.05.2024
Sin dalla sua nascita l’ADU PERUGIA “Ida Pileri” si è resa promotrice di iniziative tese non solo a ridare lustro e dignità alla figura del difensore di ufficio, ma anche e soprattutto a garantire l’effettività del diritto di difesa, avuto riguardo in special modo alle criticità riscontrate ormai da diversi anni nel Tribunale di Perugia, prima fra tutto il tristemente noto fenomeno della mancata partecipazione alle udienze del difensore titolare della difesa dell’imputato non accompagnata da istanza di legittimo impedimento ovvero dalla nomina di un sostituto processuale ex art. 102, c.p.p.
Dette mancate partecipazioni alle udienze, siccome sistematicamente reiterate, concretano veri e propri abbandoni di difesa; talvolta, invece, si è verificato successivamente che il difensore titolare fosse stato cancellato dall’elenco unico dei difensori di ufficio (detenuto dal CNF) ovvero addirittura dall’Albo; altre volte la mancata partecipazione all’udienza è derivata da disguidi o mera dimenticanza del difensore titolare.
Al fine di cercare di risolvere la citata problematica la nostra Associazione, per il tramite dei propri iscritti, specie allorquando “turnisti”, si era fatta promotrice dell’iniziativa mirante a richiedere al Giudice titolare del procedimento, l’invio al difensore del verbale di udienza; lo scopo non è certamente quello di “additare” il difensore assente, ma di richiamare l’attenzione circa l’importanza o, se si vuole, la sacralità (in senso laico) della difesa penale e del processo penale, in modo tale che, una volta informato della pendenza del procedimento penale, il difensore assente l’udienza successiva si rechi (come è suo dovere fare) in aula oppure nomini un sostituto processuale ai sensi dell’art. 102, c.p.p. (ove occorra retribuendolo), ovvero, se impossibilitato a partecipare ed a nominare sostituti, adduca un legittimo impedimento, oppure, infine, rinunci al mandato professionale (se di fiducia); qualora, invece, il difensore titolare non si presenti, nonostante l’invio del verbale, alla successiva udienza senza addurre alcun legittimo impedimento (concretando un abbandono “di fatto” della difesa), oppure rinunci al mandato oppure risulti cancellato dall’elenco unico dei difensori di ufficio tenuto dal CNF o addirittura cancellato dall’Albo, il Giudice dovrà necessariamente procedere alla nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 1, c.p.p. (mediante call center, come per legge e non nominando tale il sostituto “turnista” o immediatamente reperibile ex art. 97, coma 4, c.p.p.).
Alcuni Giudici son risultati sensibili a tale iniziativa, altri, purtroppo, del tutto refrattari, con la conseguenza che, nel caso di specie, un soggetto imputato in un processo penale di fatto rimane privo di effettiva difesa.
Orbene, la bontà della nostra proposta è stata confermata, anche recentemente, da Cass. Pen., Sez. V, sentenza 15.05.2024, la quale – con riguardo ad un imputato che risultava difeso da soggetto cancellato dall’Albo e, quindi, assistito ad ogni udienza da un difensore di ufficio nominato ai sensi dell’art. 97, coma 4, c.p.p., accogliendo uno dei motivi del ricorso, cassava la sentenza impugnata, rinviando al Giudice del primo grado di giudizio. Nell’arresto citato la Suprema Corte ravvisava una nullità assoluta degli atti compiuti in assenza di un difensore titolare [insanabile, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p.], atteso che la sostituzione ex art. 97, comma 4, c.p.p., ha carattere temporaneo, non potendo certamente ritenersi, in detta sede, la difesa assimilabile a quella dell’avvocato titolare, non esaurendosi l’attività difensiva certamente nella mera partecipazione all’udienza, ma anche a tutte le altre attività (su tutte la predisposizione di una strategia difensiva), non instaurandosi, in tal guisa, uno stabile rapporto con l’imputato; nullità che travolge “a cascata” tutti gli atti processuali compiuti.
Trattasi, si badi bene, di arresto tutt’altro che isolato, richiamando la sentenza de qua altri precedenti (Cass. Pen. Sez. IV, sentenza 31.07.2023, n. 33374 – Rv 285102-01, nonchè la meno recente Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 16.06.2000, n. 9730, Rv 217664-01; si veda anche Cass. pen., Sez. III, sentenza 14.02.2002, n. 5990 – Rv 221108-01, seppur nel senso che il vizio integri una nullità a regime intermedio).
La regressione del processo al primo grado di giudizio potrebbe comportare, in primis, la violazione della ragionevole durata del processo, con possibili risvolti anche in punto di danno erariale, atteso che l’imputato potrebbe ben ricorrere ai sensi della legge 89/2001, per chiedere l’equo indennizzo spettantegli ai sensi dell’art. 6, C.E.D.U.
Sarebbe opportuno che i Giudici del nostro Tribunale che rigettano sistematicamente le istanze di invio del verbale di udienza al difensore assente ingiustificato, meditino più a fondo sulla portata di questi arresti, anche perchè, nell’ipotesi in cui l’imputato non abbia avuto, sul piano dell’effettività, una difesa nel processo penale, secondo il consolidato orientamento della CEDU, potrebbe adire il predetto Giudice al fine di chiedere ed ottenere il risarcimento del danno subito a fronte della mancata effettiva fruizione del diritto di difesa, in relazione al quale l’Italia è stata più volte condannata anche in tempi passati [tra le tante: Causa Sannino c. Italia CEDU – Terza Sezione – sentenza 27 aprile 2006 (ricorso n. 30961/03].