
CONDANNA IN PRIMO GRADO E MANCATA IMPUGNAZIONE: RIDUZIONE DELLA PENA DI 1/6 EX ART. 442 COMMA 2-BIS CPP
Segnaliamo la pronuncia con la quale il Tribunale di Perugia ha, d’ufficio, incardinato un incidente di esecuzione al fine di riconoscere all’imputato la riduzione di pena pari ad 1/6 in ossequio a quanto previsto dall’art. 442 comma 2-bis cpp introdotto a seguito dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia.
La norma sopra citata sancisce che: “Quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione”
Il meccanismo, oggi, è semplice:
a)sentenza di condanna;
b)mancata impugnazione;
c)passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
d)fissazione d’ufficio di un incidente di esecuzione e riduzione ex lege dello sconto di pena pari ad 1/6 del Giudice dell’Esecuzione cioè del giudice che ha applicato la sanzione penale.
In realtà non è sempre stato così lineare.
All’indomani dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia, infatti, si sono registrate pronunce di merito di senso contrario che richiedevano una espressa rinuncia all’appello da depositarsi prima dello scadere del termine per esperire il mezzo di impugnazione.
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