
ATTI PERSECUTORI, CAPACITA’ D’INTENDERE O DI VOLERE E MISURE DI SICUREZZA
ATTI PERSECUTORI, CAPACITA’ D’INTENDERE O DI VOLERE E MISURE DI SICUREZZA
Si segnala la recente sentenza emessa dal Tribunale di Perugia nell’ambito di un procedimento per il delitto di Atti persecutori (art. 612 bis c.p.) in cui l’imputato è stato assolto per vizio totale di mente ex art. 88 c.p. senza l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata con prescrizioni, come richiesta dal PM.
Il Giudice ha ricostruito la vicenda in fatto affermando la sussistenza del reato contestato ma, sulla base delle conclusioni del perito ad hoc nominato, ha affermato che l’imputato al momento del fatto fosse incapace di intendere e di volere in conseguenza di un disturbo psicotico accentuato dalla combinazione con una marcata dipendenza da alcol.
Inoltre, a fronte di un attuale compenso derivante dall’assunzione di terapia farmacologica in uno con l’astensione dall’assunzione di alcol, il perito ha concluso per l’assenza attuale di profili di pericolosità sociale.
Il Giudice, quindi, nella sentenza de qua, ribadendo il proprio potere/dovere di valutazione (anche) in materia di pericolosità sociale, ha ritenuto che l’attuale quadro psichico complessivo dell’imputato non necessitasse dell’applicazione di una misura di sicurezza.
La motivazione in punto di mancata irrogazione della misura di sicurezza non è stata ritenuta condivisibile dal Pubblico Ministero, il quale ha impugnato la sentenza argomentando la necessità di una valutazione più rigorosa dei rischi di ricaduta nella situazione di disturbo psicotico connessa all’abuso di alcol.
Restiamo in attesa di conoscere l’esito della vicenda in vista dei successivi gradi di giudizio.
Vi terremo aggiornati …
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