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APPENA DIFFUSO IL NUOVO COMUNICATO ADU PERUGIA

APPENA DIFFUSO IL NUOVO COMUNICATO ADU PERUGIA

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COMUNICATO 29 MAGGIO 2023

L’ADU PERUGIA facendo seguito ai comunicati precedenti in cui si rendeva disponibile ad intervenire ai tavoli per la concertazione di eventuali protocolli aventi ad oggetto il nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla c.d. “Riforma Cartabia” ai sensi dell’art. 545 bis cpp, nonché, facendo propri i primi passi già avanzati dalla precedente Consiliatura di concerto con la Camera Penale, proponeva una soluzione per superare il manifesto malcontento dei difensori di ufficio, rappresenta quanto segue:

ADU PERUGIA ha iniziato una costruttiva interlocuzione con la Camera Penale di Perugia, che sarà portata avanti perché ciò che anima le due associazioni è esclusivamente la tutela del giusto processo e del diritto di difesa.

E’ stato chiarito che non sussiste alcuna incompatibilità nell’iscrizione degli avvocati ad entrambe le associazioni, e ciò è manifestazione di una sinergia costruttiva e animata dalla volontà di superare i problemi annosi che affliggono la difesa d’ufficio nel nostro Foro.

Ad oggi non vi è stato alcun riscontro da parte del COA alle nostre comunicazioni e registriamo non poche polemiche, e come spesso capita in tali occasioni anche fraintendimenti, riguardo alla natura della nostra Associazione e agli scopi perseguiti.

ADU PERUGIA è costituita da avvocati del Foro perugino che quotidianamente gravitano nelle aule di giustizia penale, e vuole farsi promotrice di proposte per superare le criticità, spesso rimaste inascoltate, da anni lamentate dagli avvocati che svolgono la difesa d’ufficio.

Abbiamo registrato una manifesta ostilità nei confronti dell’associazione e anche lo “spargimento” di notizie non veridiche che ledono i soggetti che ne sono destinatari, infrangono lo spirito di leale colleganza e, soprattutto, i rapporti umani sottesi.

Non vi è alcuna volontà di protagonismo degli associati ADU PERUGIA, ma solo la volontà di essere protagonisti delle scelte che riguardano la regolamentazione della difesa di ufficio e, quindi, la vita dei difensori di ufficio che noi rappresentiamo, soggetti che devono essere ascoltati soprattutto ove chiedano che venga applicato nelle aule di giustizia quanto disposto dal codice di rito e dalle indicazioni del CNF in materia.

Il CNF ha espresso un parere granitico con le sue Delibere evidenziando come il difensore di turno debba garantire esclusivamente la REPERIBILITA’ qualora inserito nei turni giornalieri sconfessando, pertanto, la prassi adottata nel nostro Foro del “difensore d’aula” come definito dai nostri Giudici. (Cfr. Regolamento Difesa d’Ufficio del COA di Roma, Milano, Imperia e molti altri)

È evidente che la reperibilità non deve cagionare una disfunzione dell’attività processuale e, quindi, dovrà accompagnarsi al principio di immediatezza che garantisca una pronta presenza in aula del difensore d’ufficio.

Quanto sopra esposto, conformemente alle direttive del CNF, può essere attuato mediante la individuazione di un’aula adibita allo stazionamento dei difensori di ufficio durante il turno di reperibilità con le modalità già descritte nelle nostre precedenti comunicazioni.

In questa direzione la ADU PERUGIA propone di redigere un apposito e dettagliato REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ORGANICA DELLA DIFESA D’UFFICIO, già esistente in molteplici altre realtà nazionali, per la cui stesura si dichiara, sin d’ora, si dichiara disponibile a collaborare coinvolgendo tutti i propri già numerosi iscritti.

Riguardo al nostro ultimo comunicato stigmatizziamo nuovamente quanto avviene nei nostri uffici giudiziari, con una prassi del tutto perugina, ove i dispositivi sono letti a seguito del “camerone di fine udienza” con il malcapitato difensore d’ufficio a presidiare l’aula.

L’unica camera di consiglio cumulativa, in deroga a quanto previsto dall’art. 545 cpp, rappresenta una prassi applicativa distorta che ha come unica conseguenza quella di svilire il ruolo del difensore d’ufficio di turno, relegandolo a simulacro della legalità della decisione giurisdizionale senza che, tuttavia, ciò sia imposto da alcuna previsione codicistica, ovvero, che la sua assenza al momento della pubblicazione della sentenza mediante lettura del dispositivo, determini profili di nullità della decisione (Cfr. ex multis, Cass. Pen. n. 11802/2021; Cass. Pen. n. 7669/2019)

Ben comprendiamo come il carico dei ruoli di udienza sia davvero imponente per il nostro Tribunale che, per di più, soffre di carenze di organico magistratuale prima ancora che amministrativo, ma l’efficientismo – patologia sociale di cui tutti noi siamo affetti in tempi di PNRR – non può andare a discapito della funzione difensiva e, prima di essa, delle Colleghe e dei Colleghi che la incarnano.

Se, in ragione dell’efficientismo, si vuole derogare all’immediatezza della deliberazione riservando la decisione in un’unica camera di consiglio cumulativa a fine udienza, in pieno spirito collaborativo proponiamo che la lettura dei dispositivi avvenga in assenza del difensore d’ufficio, salvo la presenza volontaria dei difensori interessati.

Non ci sfugge che a seguito della c.d. “Riforma Cartabia” è stato introdotto l’art. 545 bis cpp che disciplina le modalità procedurali per l’applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, ma ciò non sembra determinante per confutare la bontà della nostra proposta.

Come noto, infatti, sebbene siano trascorsi circa cinque mesi dall’entrata in vigore della norma sopra richiamata, di fatto, non ne è stata data ancora applicazione nel nostro Tribunale tant’è che, salvo sparuti casi di colleghi muniti di procura speciale o con clienti presenti personalmente al loro fianco, poche sono le sentenze che fanno riferimento alle condanne di cui all’art. 545 bis cpp.

Ciò in quanto, differentemente da altri Tribunali, nel nostro distretto non è stato approntato alcun protocollo operativo disciplinante l’applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi la cui attuazione al contrario, in ragione di tutte le considerazioni sopra espresse, avrebbe il merito di risolvere svariate disfunzioni delle diverse fasi del processo dando testimonianza, in questo caso si, di efficientismo.

Per superare la prassi del “camerone di consiglio” non può essere in alcun modo prospettato il rinvio della lettura del dispositivo alle “formali” repliche, prassi anche questa tristemente adottata nei nostri Uffici giudiziari, che frustra ancor di più il principio di immediatezza e di oralità del processo e che espone la difesa ad una possibile sentenza di condanna con motivazione contestuale con conseguente aggravio del lavoro del difensore, visti i termini ridotti per predisporre eventuale atto di gravame, e la necessità, alla luce della normativa novata, di munirsi di procura speciale per l’impugnazione, attività assai ardua in presenza di imputati che risultano – nonostante l’elezione di domicilio – di fatto irreperibili.

CIÒ PREMESSO

l’ADU PERUGIA, nel pieno spirito collaborativo e propulsivo che ispira il proprio operato, sollecita nuovamente tutti i rappresentanti istituzionali affinché vogliano convocare un tavolo di confronto per risolvere le criticità sopra rilevate, approvando un nuovo protocollo che disciplini le modalità applicative degli artt. 545 e 545 bis cpp.

Si ribadisce, inoltre, la piena disponibilità di ADU PERUGIA a interloquire con le Istituzioni forensi sulla stesura di un Regolamento disciplinante la difesa d’ufficio in conformità alle direttive del CNF mettendo a disposizione le competenze ed i suggerimenti di tutti i propri associati protagonisti quotidiani del processo penale nelle aule di giustizia.

Perugia, 29 maggio 2023

ADU PERUGIA

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