
VIOLAZIONE ART. 624- BIS CP (FURTO IN ABITAZIONE E FURTO CON STRAPPO) E SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA DELL’IMPUTATO
Si segnala il provvedimento con il quale il Tribunale di Perugia in composizione monocratica in sede di udienza predibattimentale ha – seppur dopo un’iniziale “resistenza” – ammesso l’imputato alla Messa Alla Prova in relazione al delitto al medesimo contestato di furto in abitazione.
L’imputato, chiamato a rispondere della violazione dell’art. 624-bis c.p. (Furto in abitazione), veniva citato a giudizio per l’udienza predibattimentale.
L’Udienza predibattimentale è stata introdotta, di recente, nel nostro ordinamento a seguito dell’entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia.
In tale ottica, l’istituto in esame – disciplinato dagli artt. 554 e ss. cpp – rappresenta una sorta di “udienza preliminare” per quei reati che prevedono l’esercizio dell’azione penale da parte del PM mediante l’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio.
L’udienza predibattimentale, che si svolge in camera di consiglio, richiede la partecipazione necessaria del PM e del difensore dell’imputato.
L’imputato che volesse avanzare richiesta di riti alternativi (giudizio abbreviato, applicazione di pena su richiesta delle parti) nonché domanda di oblazione o richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dovrà, a pena di decadenza, formulare precipua istanza in udienza predibattimentale prima della pronuncia della pronuncia del provvedimento conclusivo di detta fase.
Ed è proprio ciò che è accaduto nel caso in commento: l’imputato, nel corso dell’udienza predibattimentale celebrata dinanzi al Tribunale di Perugia in composizione monocratica, ha avanzato richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.
Stante il tipo di reato contestato il Giudice ha, in un primo momento, ritenuto di non potersi applicare l’istituto della Messa Alla Prova stante il limite massimo di pena previsto per il delitto di cui all’art. 624 bis cp esorbitante rispetto al criterio quantitativo di pena previsto dall’art. 168 cp per la concessione della MAP.
All’esito delle ulteriori sollecitazioni sulla bontà della richiesta difensiva e sulla relativa ammissibilità il Giudice ammetteva l’imputato alla MAP.
A ben vedere, depone nel senso della ammissibilità della richiesta di MAP per il delitto in contestazione lo stesso art. 168- bis cp che, nel disciplinare l’istituto della sospensione del procedimento con Messa Alla Prova, dapprima sancisce che l’imputato può chiedere la MAP “Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria …” prosegue, poi, affermando che l’istanza può essere presentata anche “per i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 cpp”.
Pertanto, l’art. 168-bis cp delinea un duplice criterio per poter accedere all’istituto:
1)quello del massimo della pena edittale di 4 anni; e
2)quello della presenza del reato contestato nell’elencazione di cui al comma 2 dell’art. 550 cpp.
Nel caso di specie, sebbene il delitto di furto in abitazione (art. 624-bis cp) non rispetti formalmente nessuno dei due requisiti sopra richiamati, l’istituto della sospensione del procedimento con Messa Alla Prova dovrà necessariamente operare in quanto si procede con citazione diretta a giudizio.
La Suprema Corte ha avuto più volte modo di affermare che per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti dall’art. 624-bis cp, si procede con citazione diretta a giudizio (ai sensi dell’art. 550 comma 2 cpp) atteso che la mancata espressa previsione di tale fattispecie nell’elencazione di cui alla predetta norma è da ricondursi unicamente ad un difetto di adeguamento normativo cui è possibile supplire, in via interpretativa, considerato che il delitto di furto aggravato, ai sensi dell’art. 625 cp, è inserito tra quelli elencati ed è punito con la medesima pena della reclusione da uno a sei anni (ex multis Cass. n. 3807/2017)
Così il Tribunale ha ammesso l’imputato alla MAP stante la ricorrenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge mandando all’UDEPE di Perugia per l’elaborazione del programma di trattamento.
A ciò deve aggiungersi la considerazione che ai sensi dell’art. 656 comma 9 lett. a) cpp:
“La sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423 bis, 572, secondo comma, 612 bis, terzo comma, 624 bis del codice penale …”
alla luce, pertanto, del dettato normativo sopra richiamato l’imputato – una volta divenuta definitiva la sentenza di condanna – avrebbe dovuto fare ingresso in carcere senza poter accedere, almeno per una prima fase, a misure alternative alla detenzione.
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