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MANIFESTO PROGRAMMATICO ADU PERUGIA “Ida Pileri”

MANIFESTO PROGRAMMATICO ADU PERUGIA “Ida Pileri”

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ADU PERUGIA “Ida Pileri” è una sezione territoriale dall’Associazione ADU Italia, acronimo di Associazione Difensori d’Ufficio.

Nasce pochi mesi fa in risposta ad un invito da parte del Presidente Nazionale di ADU, proposta che, alla luce delle criticità riscontrate da anni nella difesa di ufficio negli Uffici giudiziari di Perugia, è stata abbracciata con entusiasmo dai membri del direttivo e da molti Colleghi del Foro di Perugia: oggi, a circa tre mesi dalla costituzione, conta già circa 80 associati.

L’adesione dei Colleghi è sintomatica di uno stato di malessere che, come detto, da tempo si respira e che a far data dalla scorsa consiliatura dell’Odine degli Avvocati di Perugia ha visto un notevole sforzo per superare le patologie e mal practice del processo penale, così come celebrato nelle aule di giustizia di Perugia, patologie che hanno avuto una chiara ricaduta sulla figura del difensore d’ufficio e sulle modalità di gestione dei turni nelle aule di udienza secondo i parametri delineati dal CNF.

Complice l’emergenza sanitaria legata alla diffusione – anche nel nostro Paese – del Covid-19, il difensore d’ufficio è divenuto sempre più figura necessaria e insostituibile e ciò non solo per garantire quanto previsto dalla nostra Costituzione affinché venga garantita ad ogni soggetto (indagato, imputato o condannato) adeguata assistenza, ma anche quale ausiliare “senza specifico mandato” dei difensori titolari dei procedimenti, questi si investiti del patrocinio a seguito di mandato fiduciario conferito dall’assistito o di una designazione ex art. 97 c. 1 cpp, che preferiscono troppo spesso non presenziare senza addurre giustificazioni in merito al loro impedimento così, di fatto, non curandosi delle sorti del proprio patrocinato.

Si assiste nelle nostre Aule di giustizia ad una continua e ingiustificata assenza dei difensori titolari che comporta che i Giudici, prima ancora di dare inizio alla celebrazione dei processi fissati al ruolo, si accertino della presenza in aula del difensore di turno per sopperire a tale mancanza.

Il difensore d’ufficio di turno quindi, in spregio a quanto disposto dal CNF – che ha in più occasioni sottolineato come il difensore di turno debba essere solo prontamente reperibile, è diventato un “piantone” nell’aula di udienza, espletando attività spettanti agli avvocati titolari dei procedimenti per lo più senza aver indicazioni di alcun genere e senza neanche aver letto il capo di imputazione e/o il minimo tempo necessario per ogni utile attività difensiva.

Si assiste, poi, ad altra prassi viziosa per la quale una volta “individuato” il difensore di turno, i titolari chiedano di essere sostituiti con delega orale, ex art. 102 cpp, anche in questo caso senza dare alcuna indicazione del processo e addirittura omettendo di comunicare anche il reato per cui si procede.

In modo corretto la precedente consiliatura dell’Ordine degli Avvocati di Perugia aveva previsto l’oscuramento del nominativo difensore di turno per tentare di arginare questo ulteriore malcostume obbligando, di conseguenza, gli assenteisti a nominare un proprio sostituto dando almeno qualche indicazione sulla linea difensiva da sostenere, oscuramento che oggi parrebbe voler essere nuovamente superato sebbene non sia stata attuata alcuna ulteriore strategia a garanzia del diritto ogni indagato, imputato e condannato, ad essere adeguatamente difeso.

ADU PERUGIA “Ida Pileri” non si occupa di politica forense, ma è un’associazione di scopo che tenta di superare gli innumerevoli problemi che vengono riscontrati quotidianamente, e reiteratamente, nelle Aule di Giustizia: ci è stato attribuito un metodo troppo diretto nel mostrare i problemi e suggerirne le soluzioni, ma se essere diretti è un mezzo per arrivare ad un fine utile per tutti forse pensiamo di aver intrapreso la strada giusta.

Siamo stati tacciati di essere una sorta di “sindacato” dei difensori d’ufficio: ebbene, ADU PERUGIA “Ida Pileri” non è un sindacato. Unico e precipuo scopo del nostro operato è vedere garantito il diritto di difesa che, come anzidetto, ha evidenti ripercussioni in senso migliorativo anche per il difensore d’ufficio.

Abbiamo interloquito con molti Magistrati (inquirenti e giudicanti) che, consapevoli della patologia che affligge il processo penale perugino, hanno dimostrato interesse e molta apertura verso le nostre idee nonchè accolto anche il metodo diretto con cui le abbiamo esposte.

Sono stati i Magistrati stessi, in molti, a sottolineare come la frustrazione del diritto di difesa da noi più volte evidenziato sia un dato reale e come accanto a ciò emerga, come conseguenza diretta, uno svilimento della figura difensore d’ufficio e, comunque, una lesione del diritto di difesa.

Ma oltre allo svilimento di un soggetto ritenuto necessario ed indispensabile dal nostro codice di rito si assiste anche ad un sovraccarico di responsabilità del predetto attore, spesso solitario, del processo penale: il piantone di turno deve, senza istruzioni e senza che possa beneficiare di un termine a difesa – beneficio negatogli in quanto investito della difesa ex art. 97 c. 4 cpp – preparare discussioni all’impronta o escutere testimoni anche in processi aventi ad oggetto contestazioni gravissime.

Non solo: per non incorrere in responsabilità – anche di natura disciplinare – è stato costretto, almeno fino all’entrata in vigore della Riforma Cartabia, a depositare atti di gravame perché i titolari, seppur notiziati dell’esito dell’udienza, nella maggior parte dei casi non riscontravano le comunicazioni, neanche per ringraziare, costringendo il turnista ad impugnare le sentenze di condanna.

Non vogliamo in queta sede discutere dell’aspetto economico: abbiamo già predisposto e dato diffusione ad un articolato vademecum per aiutare i Colleghi del Foro e non solo  – il vademecum ha avuto una visibilità a livello nazionale tanto da essere mutuato in tantissimi altri Fori – a “monetizzare” la propria attività attuando procedure virtuose per aver dei compensi che non sviliscano almeno il lavoro svolto.

Abbiamo sottolineato come la patologia dell’assenza dei difensori titolari debba – e possa – essere superata tramite comunicazione telematica del verbale di udienza e con ammonizione che, in caso di reiterazione ingiustificata dell’assenza del difensore titolare (che avviene nella stragrande maggioranza dei casi), i Giudici possano dichiarare l’abbandono di difesa con richiesta di individuazione, mediante interrogazione al call-center, di altro difensore con evidente beneficio del diritto di difesa dell’imputato.

Quanto da noi esposto, sicuramente in maniera rozza e senza l’aplomb che caratterizza l’operato dei tecnici di politica forense che a noi non compete, serve per far sì che abbia vita il giusto processo, che un imputato possa esser giudicato servendosi della difesa tecnica di un avvocato che abbia letto almeno gli atti processuali e che lo difenda con cognizione di causa.

Garantire la difesa tecnica già nel primo grado di giudizio, inoltre, sarebbe utile anche in senso deflattivo del secondo grado di giudizio. Contribuirebbe ad evitare di congestionare i ruoli di udienza della Corte di Appello – già incolpevolmente sovraccarichi – debordanti di impugnazioni che avrebbero già trovato adeguata risposta dinanzi al Giudice di prime cure se fosse stata garantita una difesa adeguata.

Oltre al sopra denunciato uso del difensore di turno a piacere dei Colleghi, si assiste all’abuso di questa figura chiamata a presenziare, gratuitamente, ad udienze di mero rinvio anche quando il rinvio è a data già stabilita e oggetto di specifico comunicato pubblicato sul sito del Consiglio dell’Ordine. In tali provvedimenti addirittura si esonerano espressamente i difensori titolari dal presenziare investendo il “piantone” della presenza obbligatoria: questa prassi non svilisce un avvocato?

E nemmeno possiamo accettare che si cerchi di ridimensionare il problema dandogli una interpretazione di natura “temporale”. Qui non si discute se si è obbligati a restare in udienza per poche decine di minuti o per qualche ora. La sostanza non cambia!

Si chiede ad un PROFESSIONISTA di rinunciare a parte del proprio tempo lavorativo imponendone la presenza per un incombente inutile visto che il rinvio, già comunicato, potrebbe agevolmente notificato dalla Cancelleria a mezzo pec.

Evidenziare queste patologie e mal practice è funzionale ad evitare sprechi di tempo, ma anche di risorse. Si pensi ai Cancellieri che, in tempi di sottodimensionamento del personale, potrebbero svolgere attività certamente molto più utili all’apparto Giustizia piuttosto che presenziare in aula per redigere verbali di udienza che contiene una data di rinvio già nota e pubblicato sul sito dell’Ordine.

Ancora: abbiamo sottolineato l’ulteriore prassi, anche questa viziosa, di concentrare la lettura dei dispostivi alla fine della giornata di udienza favorendo, di fatto, l’allontanamento dei difensori titolari dalle Aule – ciascuno di loro naturalmente impegnato in attività di studio pomeridiane – costringendo, al contrario, il difensore di turno a presenziare.

Quello che a quanto pare sfugge a qualcuno è che il difensore d’ufficio non è un avvocato di serie B. E’ anch’egli un professionista con gli stessi (talvolta anche maggiori) impegni lavorativi pomeridiani degli avvocati sostituiti.

Sul punto, abbiamo segnalato come in altri Uffici Giudiziari dislocati sull’intero territorio nazionale – con carichi di lavoro ben più imponenti di quelli di Perugia – sia stata adottata la prassi, priva di sanzione da parte del nostro codice di rito, di invitare i difensori a verificare l’indomani presso la competente cancelleria l’esito del procedimento di interesse laddove preferissero non presenziare in prima persona alla lettura del relativo dispositivo.

Siamo stati tacciati di aver pensato di introdurre nelle nostre aule il “demonio” laddove in altri Uffici il “demonio” è entrato senza alcun problema per la magistratura e per i difensori titolari: è più utile che sia onerato dell’ascolto di un dispositivo un difensore che nulla sa di quel procedimento o il titolare del procedimento?

Se il titolare del procedimento è interessato all’estio del SUO processo perché non rimane in aula visto che, perdipiù, è pagato dal proprio assistito per svolgere ogni attività funzionale alla difesa ivi incluso l’ascolto del dispositivo?

Diversamente, non si comprende perché se un avvocato non voglia esser presente personalmente, o tramite un sostituto processuale all’uopo incaricato e non il malcapitato turnista, non possa andare l’indomani a prendere contezza di quanto deciso a seguito della SUA discussione.

Tutto ciò che ripetiamo e scriviamo a noi sembra logico ed è certamente animato dal buon senso, ma parrebbe – e sono a noi sconosciuti i motivi – che sia più utile contestare i nostri assunti per partito preso.

Per noi è imprescindibile che nelle nostre Aule di Giustizia sia garantito il diritto di difesa e che la presenza del difensore d’ufficio sia figura eventuale, eccezionale e relegata alle solo ipotesi in cui l’avvocato titolare di un procedimento non possa essere presente per motivi previamente giustificati all’Autorità procedente.

Solo riportando il nostro processo nell’alveo delle norme del codice di rito potremo vedere garantiti i diritti di tutte le parti processuali, per primi quelli di chi è sottoposto ad un processo penale, e avere, al contempo, minore dispendio di tempo e un rapporto sinergico tra tutti gli attori del procedimento penale.

In conclusione, pertanto, ci teniamo ad elencare di seguito gli scopi che si prefigge la nostra Associazione ADU PERUGIA “Ida Pileri” sicuri di poter concertare strategie comuni con il COA e le altre Associazioni di categoria nonché con i rappresentati dei locali Uffici Giudiziari:

–         vedere garantito il diritto di difesa come costituzionalmente previsto;

–         tutelare la celebrazione del giusto processo a mezzo della partecipazione dei difensori titolari;

–         restituire dignità al difensore d’ufficio emancipandolo dal ruolo di mero difensore d’aula e inquadrandolo nell’alveo dei principi delineati in modo granitico dal CNF;

–         riportare gli avvocati a iscriversi nell’ Elenco Unico Nazionale Difese D’Ufficio tenuto dal CNF visto che le cattive prassi del nostro Foro ha indotto molti Colleghi a cancellarsi aggravando i turni per gli iscritti.

Chiudiamo il nostro comunicato programmatico riportando le parole del CNF sulla difesa d’ufficio che sono per noi un faro e che speriamo lo divengano anche per tutti gli organi istituzionali:

“la garanzia di reperibilità, che è preciso dovere deontologico del difensore inserito nelle liste richiamate e nella turnazione giornaliera, non può essere inteso quale obbligo generalizzato di “ piantonamento “ delle aule di udienza da parte del difensore di ufficio, pronto ad intervenire se e qualora si realizzi la condizione di momentanea assenza del difensore, laddove non si ritenga integrata la ipotesi di rifiuto o abbandono della difesa che, diversamente, ai sensi dell’art. 105 c.p.p, comporterebbe la nomina di un nuovo “titolare” della difesa di ufficio ai sensi dell’art. 97 comma 1 c.p.p. All’evidenza il concetto di reperibilità deve essere correttamente declinato nell’obbligo, per il difensore di ufficio inserito nella apposita lista e con riferimento alla turnazione giornaliera, di immediata rintracciabilità e tempestiva disponibilità a recarsi presso la sede ove la sua presenza sia richiesta . La condizione …. di un difensore di ufficio chiamato a presenziare in aula– spesso inutilmente – sulla base della mera eventualità che sia assente taluno dei difensori nei processi inseriti nel ruolo di udienza, non risponde ad alcuno dei criteri che il CNF è chiamato annualmente ad individuare e si appalesa fortemente lesivo della dignità e della stessa funzione del difensore di ufficio”.

Ad maiora

Il Direttivo

ADU PERUGIA “Ida Pileri”

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