
VADEMECUM OPERATIVO PER LE PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI
Premessa:
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia) è prevista l’applicabilità, da parte del Giudice ordinario, nella fase della cognizione, delle pene sostitutive delle pene detentive brevi.
Tali pene, sono quelle indicate dall’art.20 bis c.p., introdotto con la suddetta Riforma, che fa espresso riferimento al Capo III della L.689/1981 opportunamente novellata.
Come è già accaduto in altri Fori, si manifesta l’esigenza di approntare un vademecum, uno schema operativo, per tutti i soggetti coinvolti dal sistema penale: giudici, pubblici ministeri, avvocati, personale amministrativo, funzionari UEPE ecc… affinchè si consolidino delle buone prassi condivise che tendano ad assicurare una sostanziale uniformità, anche nell’ottica di ottimizzare le risorse e fornendo una corretta interpretazione della novella legislativa.
Nell’ottica di una personalizzazione della sanzione penale che risponda efficacemente al precetto costituzionale della funzione rieducativa della pena, la previsione di una prassi applicativa uniforme è garanzia di semplificazione e rapidità.
Come di seguito vedremo, risulta centrale la figura del difensore, anche quello d’ufficio, che potrebbe essere investito dell’onere di richiedere tale sostituzione (si pensi al caso che un imputato che non voglia nominare un difensore di fiducia ma attribuisca a quello d’ufficio una serie di poteri, attraverso il rilascio di procura speciale).
La norma di riferimento è l’art. 545 bis c.p.p., introdotto dalla Riforma.
Alla conclusione del procedimento, se il Giudice applica una pena inferiore ad anni 4 di reclusione E non ritenga di disporre la sospensione condizionale della pena (i presupposti per applicazione di pene sostitutive) possono verificarsi le seguenti ipotesi:
- A) decisione immediata → se sussistono le condizioni formali e sostanziali, avvisa l’imputato che può accedere alle pene sostitutive e lo invita ad esprimere il consenso (se l’imputato è assente l’invito è rivolto al difensore munito di procura speciale) ed il P.M. il relativo parere, decidendo immediatamente, all’esito di tale attività. N.B. la pena sostitutiva pecuniaria può essere irrogata d’ufficio per condanne alla reclusione o all’arresto non superiori ad anni 1 (art. 20 bis c.p.).
- B) udienza di rinvio → se non è possibile una decisione immediata, il Giudice sospende il processo (ed i termini per il deposito delle motivazioni), dandone avviso alle parti e all’UEPE, fissando apposita udienza non oltre 60 giorni. Il Giudice, per decidere sulla pena sostitutiva può acquisire dall’UEPE e dalla P.G. tutte le informazioni necessarie (di vita, di salute, lavorative, economiche, patrimoniali ecc…ecc…). E’ altresì facoltà del Giudice chiedere all’UEPE il programma di trattamento per semilibertà, detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità, con relativa disponibilità dell’ente. Nei casi certificati di dipendenza da sostanze stupefacenti e/o alcooliche e/o ludopatia, il Giudice può acquisire il programma di trattamento in corso o a cui il condannato intenda sottoporsi.
Fino a 5 gg prima dell’udienza di rinvio, le parti possono depositare documenti e memorie. All’esito di tale attività, all’udienza fissata, il Giudice, sentite le parti, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando pena, con relativi obblighi o prescrizioni. Laddove, invece, non ritenga di poter sostituire la pena irrogata, conferma il dispositivo. In ogni caso, del dispositivo integrato o confermato ne viene data lettura ai sensi e per gli effetti dell’art. 545 c.p.p. .
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Funzioni e adempimenti del difensore.
Preliminarmente, il difensore (di fiducia o d’ufficio), deve munirsi di PROCURA SPECIALE rilasciata dall’assistito, per la RICHIESTA o il CONSENSO alle pene sostitutive.
Il nuovo art. 545 bis c.p.p., infatti, prevede che “l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria…”, la sola nomina quale difensore (di fiducia o d’ufficio, non importa), dunque, è insufficiente ad accedere alle pene sostitutive in parola.
N.B.: il mancato rilascio della procura speciale al difensore, può essere superato dalla presenza dell’imputato all’udienza di discussione che personalmente formula la richiesta.
Il difensore E procuratore speciale (o, come detto, l’imputato personalmente, se presente in udienza), PREVIA VERIFICA DELL’ASSENZA DI CONDIZIONI OSTATIVE ex art.59 L.689/81 (le condizioni ostative e formali del novellato art.58 L.689/81 le deve comunque verificare anche il Giudice), quindi può:
1) domandare l’applicazione di una o più pene sostitutive (anche in sede di conclusioni), anche subordinate e indicando quella/e prescelta/e. N.B. la stessa domanda può essere avanzata con le conclusioni scritte per l’udienza cartolare in appello prevista dal D.Lgs. n.150/22 e successive integrazioni e modificazioni;
2) acconsentire alla sostituzione (con possibilità di indicare la pena sostitutiva) dopo l’avviso del Giudice ex art.545 bis c.p.p.;
3) in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. concordare con il P.M. anche la pena sostitutiva con relative condizioni, depositando la documentazione necessaria.
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È dunque buona prassi depositare la documentazione a sostegno delle istanze avanzate dal difensore.
Documentazione da depositare (non esaustiva ma esemplificativa).
– quella che attesta la legittima disponibilità dell’abitazione (ed eventuale consenso dei conviventi);
– contratto di lavoro e busta paga;
– attestazione di iscrizione a corsi di formazione e/o di studio;
– certificazioni mediche o attestazioni relative a percorsi di cura (ad esempio da parte del S.E.R.D. o Comunità terapeutiche);
– documentazione relativa alle condizioni di reddito;
– disponibilità di Enti per lo svolgimento di attività di pubblica utilità.
Vi sono poi adempimenti relativi alla singola pena alternativa che si ritiene opportuno schematizzare di seguito.
- a) Pena pecuniaria sostitutiva (limite pena: 1 anno) → documentazione relativa al reddito ed al patrimonio, in modo da consentire al Giudice di commisurare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva e disporne la rateizzazione, se richiesto.
- b) Lavoro di p.u. sostitutivo (limite pena: 3 anni) → indicare l’Ente e allegare dichiarazione di disponibilità, programma di lavoro, mansioni, orari.
- c) Detenzione domiciliare sostitutiva (limite pena: 4 anni) → indicare (e possibilmente documentare) le esigenze di uscita dal domicilio per lavoro/studio/esigenze personali con relativi orari di uscita e rientro e fornire ogni altra informazione per consentire al Giudice di decidere immediatamente, senza il coinvolgimento dell’UEPE.
- d) Semilibertà sostitutiva (limite pena: 4 anni) → indicare le attività che l’imputato potrebbe svolgere durante il giorno, fornire ogni altra informazione utile, tenendo presente che, comunque, in tal caso, il difensore dovrà relazionarsi con l’UEPE che dovrà redigere il programma di trattamento. Nel caso di interpello dell’UEPE da parte del Giudice, è buona prassi che il difensore trasmetta al suddetto ufficio la stessa documentazione depositata al Giudice, oltre a quella richiesta ex art.545 bis III° comma c.p.p..
Sanzioni sostitutive nel decreto penale di condanna.
Laddove sia emesso decreto penale di condanna il GIP può stabilire che l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza che sia proposta opposizione, nel termine di 15 giorni può chiedere la sostituzione della SOLA pena detentiva (quella risultante all’esito della riduzione per il rito prima della conversione in pena pecuniaria) con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 56 bis della Legge 24.11.1989 n. 681. Con l’istanza l’imputato può chiedere un termine di 60 giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell’ente o dell’associazione di cui all’art. 56 bis, primo comma, e, eventualmente, il programma dell’UEPE.
Sanzioni sostitutive in grado di appello.
L’art.95 D.Lgs. n.150/2022 ha previsto la disciplina transitoria per le sanzioni sostitutive. Ebbene, è previsto che la nuova disciplina, se più favorevole, sia applicabile ai giudizi pendenti in grado di appello: “Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n.689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto.”
Sanzioni sostitutive e giudizio di legittimità.
In coerenza con quanto stabilito per i giudizi di merito, il legislatore ha previsto una disciplina transitoria anche per i giudizi di legittimità pendenti al momento dell’entrata in vigore della Riforma. Art. 95 D.Lgs. n.150/2022: “Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n.689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive.
In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio”.