
Segnaliamo, in tema di applicazione pratica della norma di cui all’art. 545 bis c.p.p. alcune recentissime pronunce con le quali il Tribunale penale di Perugia ha dimostrato di fare buon governo delle recenti novità introdotte dalla “Riforma Cartabia” in tema di applicazione di pene sostitutive alla detenzione.
L’art. 545 bis cpp prevede che “Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso”.
Il Giudice, al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla pena sostitutiva – nonché di determinare gli obblighi e le prescrizioni – può richiedere all’UEPE, come avvenuto nei due esempi pubblicati, tutte le informazioni necessarie circa le condizioni dell’imputato.
Entrambi i giudicanti, nel rispetto dello spirito della norma, e nonostante le problematiche legate al sovraccarico dei ruoli di udienza del nostro Tribunale, hanno disposto il rinvio ad ulteriore successiva udienza “non oltre i sessanta giorni” prescritti dalla norma, al fine di decidere in merito alla richiesta dell’imputato di applicazione della pena sostitutiva.
In entrambi i casi l’esito è stato favorevole agli imputati grazie anche all’intervento difensivo di un difensore d’ufficio…
Scarica qui i due provvedimenti
Sentenza Tribunale Sentenza GUP